Associazione Diva Cassia Onlus




STATUTO

ART. 1
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA
1.1   
E’ costituita con sede in Vetralla (VT), attualmente in via Cassia, 88 – Palazzo Pieri Piatti,  l'associazione denominata DIVA CASSIA O.n.l.u.s.. Potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre parti d’Italia, mediante delibera del Consiglio Direttivo.
1.2 
L’Associazione nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, prevede espressamente l’uso della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”. E’ costituita ai sensi degli articoli 36/37/38 e seguenti del C.C. ed è “ente non commerciale di tipo associativo e di promozione sociale” ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 4/12/97.
1.3 
L'Associazione ha durata illimitata ed è retta dalle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento. E' un organismo patrimonialmente autonomo quale nucleo spontaneo di vita associativa e gode delle facilitazioni previste dalla legge per tutte le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
1.4   
Il regolamento, che sarà deliberato dall'Assemblea, disciplina, in armonia con lo Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione dell'attività.

ART. 2
SCOPI
2.1 
L’Associazione, apartitica ed aconfessionale, non ha fini di lucro e persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale nell'ambito della tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici e archivistici, librari, musicali, demo-etno antropologici e geologici) di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089,  (ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1049), e del D.Lgs.42/2004, e della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, nonché dell’istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell’arte in generale.
2.2 
L’Associazione persegue i propri scopi in collaborazione con le autorità pubbliche e amministrative preposte e, ove necessario, con le strutture della Protezione Civile avvalendosi in modo determinante e prevalente delle attività personali e volontarie  dei Soci.
2.3   
Quanto indicato nel precedente comma e nel successivo articolo sarà attuato nei limiti e nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3
ATTIVITÀ

Per la realizzazione dei suoi scopi, l’Associazione si propone di:

a)           
sensibilizzare l’opinione pubblica italiana e straniera ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali e Ambientali;
b)           
stimolare l’applicazione delle leggi vigenti, promuovere l’emanazione dei norme legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere ed accrescere il patrimonio dei Beni Culturali e Ambientali;
c)           
collaborare con tutte le associazioni, enti preposti pubblici e privati che perseguano gli stessi fini in Italia e all’estero;
d)           
promuovere gli scopi e l’attività statutaria anche all’estero, previ accordi con i governi interessati e nel rispetto della normativa di riferimento;
e)           
assicurare la tutela e la valorizzazione di aree archeologiche, ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso la loro gestione e/o acquisto da parte dell’Associazione;
f) 
gestire e promuovere attività culturali, esposizioni, mostre, convegni, iniziative di studio e ricerca e manifestazioni per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, come previsto dall’art.10 - 1°comma, lettera b) del D.L. 460/97;
g)           
partecipare attivamente, nell’ambito delle strutture pubbliche e di protezione civile, alle iniziative promosse per l’accertamento, l’individuazione e la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale;
h)           
favorire, promuovere e organizzare attività di formazione culturale e professionale anche nel mondo della scuola, corsi di aggiornamento e iniziative di turismo sociale nel campo dei Beni Culturali e Ambientali anche in collaborazione con le altre organizzazioni ed enti pubblici o privati;
i)  
favorire e promuovere la conoscenza delle tradizioni culturali e artigianali del territorio nel quale opera l'associazione attraverso la promozione, l'organizzazione e la gestione di eventi, manifestazioni, spettacoli, mostre, conferenze;
j)  
favorire e promuovere la redazione, la pubblicazione, l’edizione e la diffusione, anche tramite e per conto terzi, di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti informatici, prodotti multimediali, di carte archeologiche, di fotografie e di disegni, di rilievi e quant’altro riguardante i Beni Culturali e Ambientali;
l)           
promuovere attività di sensibilizzazione per la fruizione dei Beni Culturali e Ambientali oggetto dell’attività della Associazione tramite mostre, esposizioni, convegni, conferenze, manifestazioni.
m)
promuovere qualsiasi altra attività complementare o affine a quelle innanzi specificate, purché attinenti con le iniziative tipiche delle ONLUS come previsto dal decreto legislativo n. 460 del 4/12/97.

ART. 4
I SOCI

4.1   
Fanno parte dell’Associazione, in qualità di Soci, tutte le persone fisiche e giuridiche la cui domanda di adesione sia accolta dall'Assemblea. Con la sottoscrizione della domanda di adesione l'aspirante socio si obbliga a rispettare senza riserve lo Statuto ed il Regolamento della Associazione e ad impegnarsi per l’attuazione dei programmi statutari.
4.2   
I Soci si dividono in quattro categorie: Fondatori, Ordinari, Onorari e Temporanei. La distinzione tra le diverse categorie sarà stabilita nel regolamento.

ART. 5
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1    I Soci hanno il diritto di:

  • partecipare alle Assemblee;
  • partecipare a tutte le iniziative promosse dalla Associazione
  • ricevere copia dello Statuto e del Regolamento;
  • ricevere la pubblicazione ufficiale dell'Associazione
  • di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legg

5.2     I Soci hanno il dovere di:
a)          
rispettare Statuto e il Regolamento dell’Associazione e contribuire alla realizzazione degli scopi sociali;
b)
svolgere la propria attività in modo personale senza fini di lucro

ART. 6
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

6.1   
Sono organi dell’Associazione:
-  l’Assemblea dei Soci;

  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo.

Gli ultimi due organi sono costituiti di sole donne.

ART. 7
ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1 
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci validamente iscritti all’Associazione in regola con il versamento delle quote sociali e nei cui confronti non sia intervenuto provvedimento di decadenza, di sospensione o espulsione.
7.2 
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente

ART. 8
IL PRESIDENTE

8.1   
Il Presidente è eletto dall'Assemblea e svolge i seguenti compiti:
a) 
compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione;
b) 
presiede l'Assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori;
c)        
è responsabile, nei limiti del proprio mandato, nei confronti della Assemblea e dei terzi della conduzione e delle attività svolte dalla Associazione;

8.2   
In caso di Sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal membro più anziano del Comitato Esecutivo. Per anzianità si intende il periodo, continuativo, di iscrizione alla Associazione.

ART. 9
RISORSE ECONOMICHE

9.1
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle attività mobiliari ed immobiliari risultanti dai bilanci e dagli inventari.
9.2   
Il fondo comune dell’Associazione è costituito da:
a.  le quote associative;
b.        
lasciti, donazioni, contributi di Soci, di privati, sovvenzioni dello Stato di Enti e di Istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività sociali;
c.        
rimborsi derivanti da convenzioni;
d. 
introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
e.
altri eventuali proventi
9.3   
I fondi sono depositati presso l'Istituto bancario individuato dal Presidente.

ART. 10
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

10.1 
In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea dei Soci designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
10.2 
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.
10.3 
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.n.l.u.s.) che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
10.4 
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 11
REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con Regolamento redatto dal Presidente e approvato dall'Assemblea dei soci.

ART. 12
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non e' previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi (e ai regolamenti) vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.